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L ‘insegnante di religione cattolica nelle scuole e la sua figura nella Costituzione Italiana

di Carmelo Mirisola

La presenza dell’IRC a scuola è sempre stato un argomento molto dibattuto dall’opinione pubblica soprattutto per una visione non pienamente corretta di tale insegnamento in particolar modo dal punto di vista giuridico. Come sappiamo il Concordato del 29’ non istituisce un nuovo insegnamento ma permette che tale disciplina (scuola elementare legge Gentile del 23’ n. 36 ) venga impartita anche nelle scuole secondarie. Secondo L’art. 7 della Costituzione italiana che convalida il Concordato del 29 non esiste più una religione di Stato in quanto tutte le religioni sono uguali e libere davanti alla legge italiana ( art. 8 Cost. ).
Con l’Accordo del 1984 l’IR è divenuto IRC, tralasciando le proprie intenzioni catechetiche per inserirsi pienamente “nel quadro delle finalità della scuola italiana”, trovando fondamento in motivazioni culturali e storiche: la repubblica italiana dichiara infatti di riconoscere “il valore della cultura religiosa” e di tener conto del fatto che “i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano” (art. 9.2).

Le finalità della scuola che l’Irc assume come proprie non possono essere altre da quelle ricavabili dalla Costituzione e dalla legislazione scolastica. La finalità principale della scuola è lo sviluppo della persona umana, senza distinzioni di sorta, neanche di carattere religioso (art. 3 Cost.), essendo la scuola uno degli strumenti volti alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione dello sviluppo personale di ciascun discente (art. 3 Cost.).

Inoltre, bisogna evidenziare che nella sentenza Costituzionale del 1989 ci sono da considerare alcuni punti molto importanti e significativi: il riconoscimento del valore della cultura religiosa e che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano; l’impegno dello Stato italiano che continuerà ad assicurare tale insegnamento nelle scuole non universitarie e l’inserimento di tale disciplina nel quadro delle finalità della scuola. I punti citati rappresentano una novità coerente con la forma di uno stato veramente Laico. A mio parere è nell’art. 9, n.2 della legge 121 del 1985 ( nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di avvalersi o non avvalersi di tale disciplina) che viene pienamente rispettato il principio di Laicità dello Stato italiano, in quanto tale scelta non dà luogo a nessuna forma di discriminazione.

La Corte Costituzionale , proprio per la sua forma di stato laico per quanto riguarda l’IRC afferma che“ …non è causa di discriminazione e non contrasta- essendo anzi una manifestazione- col principio supremo di laicità dello Stato”. Cort. Costit. sentenza n.13 dell’11-14 gennaio 1991.

Come spesso abbiamo affermato in questa riflessione, l’ordinamento italiano è laico non perché è indifferente o estraneo al fatto religioso ma perché garantisce a tutte le fedi religiose un’uguale tutela in nome di un principio di libertà ( art.8 e 19 Cost.)in una realtà sociale come il nostro Paese dove si sta affermando sempre di più una forma di pluralismo religioso e culturale.

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