di Carmelo Mirisola
In merito all’ articolo apparso su una rivista specializzata riguardante l’ IRC e l’ educazione civica volevo esprimere la mia opinione .
L’autore, appare scarsamente interessato ai reali contenuti della nuova disciplina scolastica o al piano educativo didattico che dovrebbe sostenere l’offerta formativa della scuola. Dimentica persino di delineare quali competenze professionali si aspetta dal personale docente che dovrà impartire educazione civica.
La sua attenzione si sposta dopo pochi righi sul problema della laicità dello Stato italiano violata dal Legislatore – “che ha perso un’occasione per far chiarezza” – fino alla denigrazione ideologica dello status del docente di religione, senza di fatto conoscerne né il valore giuridico-contrattuale né quello delle qualifiche professionali.
Proviamo dunque a fare chiarezza
1) Lo Stato Italiano è laico e la nostra Costituzione afferma che “lo Stato italiano è una Repubblica laica ed aconfessionale”, nel senso che non è uno Stato confessionale. La cultura religiosa è patrimonio storico e culturale del nostro paese. (L’IRC non è indottrinamento.)
2) L’educazione civica è assegnata a tutti i docenti facenti parte della comunità educante di ogni istituto scolastico. Escludere gli idr sarebbe, questo sì, un atto illegittimo e soprattutto un atto lontano dal concetto laico di sviluppo e promozione di una scuola inclusiva con pari dignità nel diritto all’educabilità. Il D.L. 126/2019 (art 7 della L. 159/2019) ha precisato che l’introduzione di tale insegnamento non determina un incremento della dotazione organica. Pertanto ogni docente rappresenta per la scuola una risorsa preziosa e indispensabile a tal fine.
3) L’insegnante di religione, come quello di matematica, filosofia o arte, nel momento in cui insegna ed. civica si attiene ad una programmazione deliberata dal collegio docenti. Gli alunni, avvalentesi e non, sono tutti destinatari di questo obbligo formativo. Evidentemente occorre ricordare che gli alunni non avvalentesi, all’inizio dell’a.s. hanno la possibilità di scegliere, secondo quanto deliberato dagli OO.CC. e definito dal PTOF, di uscire da scuola o di frequentare le attività didattiche e formative o studio individuale svolgendo le stesse ore di lezione settimanali degli avvalentesi. Nulla viene tolto se le famiglie hanno deciso con la scuola comunque di frequentare un percorso alternativo all’IRC o se l’alunno vorrà rientrare per approfittare di questa occasione formativa di educazione civica a dispetto del nulla educativo.
4) Sul tema della valutazione una cosa è la materia IRC, altra cosa è l’insegnante di religione che, facente parte del Consiglio di classe, esercita diritti e doveri degli altri colleghi, tra cui quello della valutazione degli apprendimenti e del comportamento .
Per ultimo, anche nel CCNL troviamo una serie di interventi normativi che ha condotto all’emanazione di un bando di concorso pubblico attraverso la legge 186 del 2004 e la successiva immissione dei docenti di religione cattolica nei ruoli dello Stato.